Cos’è e Come si Paga la Malattia delle Collaboratrici Domestiche:
Riferimenti al CCNL Art. 27
Tutti i lavoratori, anche il personale che si occupa di assistenza domiciliare, quindi che si occupa delle pulizie, della cura della casa, degli anziani o dei bambini, può incorrere in periodi di malattia; in questi casi, il CCNL sulla disciplina del lavoro domestico prevede specifiche normative che tutelano la loro situazione, garantendo una forma di sostegno economico durante i periodi in cui il malato non possa lavorare.
Nel settore del lavoro domestico, le collaboratrici domestiche hanno diritto a un periodo di congedo in caso di malattia. Questo diritto è riconosciuto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i Lavoratori domestici (CCNL), il quale regola tutte le norme relative ai lavoratori del settore, compresi i diritti legati alla salute e alla malattia.
Come è strutturata la malattia
Come tutti i lavoratori, anche verso questa categoria, sussiste l’obbligo di presentazione al proprio datore di un certificato medico il quale attesti l’incapacità al lavoro a causa di malattia.
Questo certificato serve a far valere il diritto del lavoratore a far rispettare tutti gli obblighi inerenti a questo istituto al suo datore (Meglio specificati nell’Art 27 CCNL sulla disciplina del lavoro domestico) i quali risultano essere principalmente due.
a. Conservazione del posto di lavoro
In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la CONSERVAZIONE del posto di lavoro; qui il CCNL inserisce vari periodi sulla base dell’anzianità del rapporto di lavoro in essere:
-fino a sei mesi, superato il periodo di prova, al lavoratore spetta la conservazione per 10 giorni
-da 6 mesi a 2 anni, al lavoratore spetta la conservazione per 45 giorni
-oltre i 2 anni, al lavoratore spetta la conservazione per 180 giorni
tutti i valori di conservazione sono da aumentare del 50% in caso di malattia oncologica
b. Retribuzione del periodo di malattia
Differente è invece il tema della retribuzione, il quale comunque va a basare questo istituto sull’anzianità del rapporto:
-fino a 6 mesi di collaborazione, spetta una retribuzione di 8 giorni
-da 6 mesi a 2 anni di collaborazione, spetta una retribuzione di 10 giorni
-oltre i due anni di collaborazione spetta una retribuzione di 15 giorni
Da ricordare però che indipendentemente da quanto sia attivo il rapporto al lavoratore verranno pagati:
-fino al 3°giorno il 50% della retribuzione globale di fatto
-dal 4° in poi il 100% della retribuzione globale di fatto
Buongiorno io vorrei sapere perché i contratti di colf e badanti vengono nei primi giorni di malattia solo al 50% invece del 100%(come altri settori),vuol dire che se uno fa poca malattia,come è capitato a me prende 4 euro al giorno,una miseria!Sollecitare di modificare il contratto? grazie cordiali saluti
Gentile Signora Elena,
comprendiamo pienamente il suo disappunto.
Tuttavia, quanto riportato corrisponde a quanto attualmente previsto dal CCNL del lavoro domestico, frutto di accordi tra le parti firmatarie.
Siamo consapevoli che alcuni aspetti, come l’indennità nei primi giorni di malattia, possano risultare penalizzanti, soprattutto in casi come il suo. Questo blog tuttavia è stato scritto per mettere a conoscenza chi non ha mai usufruito della malattia durante un rapporto di lavoro domestico.
Cogliamo comunque l’occasione per ringraziarla dell’interesse che ha rivolto.
Riviera Job
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Gentile signora, può contattarci presso i numeri di telefono delle sedi al fine di fissare un appuntamento